Art. 9 - Elencazioni
Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:
- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- i Vice Presidenti.
SEZ. I - Assemblea
Art. 10 - Convocazione e validità
LAssemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si
riunisce in via ordinaria almeno una volta lanno ed in via straordinaria
su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo
o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo
per iscritto specificando lordine del giorno ed è presieduta
dal Presidente del Gruppo o da chi lo sostituisce, conformemente alle norme
del presente Regolamento.
Lassemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso
di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta anche via
fax e posta elettronica contenente la data, lora, il luogo
e lordine del giorno. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo
delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso
di almeno 50 giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni
per la presentazione delle candidature.
Lassemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con
le medesime modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data
della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.
Lassemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno
un quarto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative
e che abbiano maturato almeno sei mesi si iscrizione al Gruppo.
Ai fini della validità dellAssemblea non si tiene conto di
chi si assenta dopo linizio dei lavori.
Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante allAssemblea
di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.
Art. 11 - Attribuzioni
L'Assemblea del Gruppo ha i seguenti compiti:
- a) eleggere il Presidente ed
il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- b) indicare le direttive di
massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- c) deliberare in merito alla
Relazione annuale del Presidente del Gruppo;
- d) approvare il Bilancio preventivo
e consuntivo;
- e) integrare, in caso di necessità,
il Consiglio Direttivo;
- f) deliberare su ogni materia
sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare, su proposta
del Consiglio Direttivo, lammontare della quota sociale e la scadenza
per il relativo versamento;
- h) approvare il regolamento
e le eventuali modifiche;
- i) decidere leventuale
scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli
organi direttivi dell'Associazione;
- l) determinare il numero dei
membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente.
Art. 12 - Modalità di votazione
In Assemblea ad ogni associato avente diritto spetta un voto e le deleghe
non sono ammesse.
I soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.
Il presidente determina di volta in volta le modalità di votazione
tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente
a scrutinio segreto.
LAssemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di
voto, fatta eccezione per i casi di cui ai punti h), i), dellart.
11.
In questi casi è richiesta la delibera con la maggioranza dei 2/3
dei presenti aventi diritto di voto.
Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.
SEZ.II - Consiglio Direttivo
Art. 13 - Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da
un minimo di 4 ad un massimo di 16 eletti, a scrutinio segreto, dallAssemblea,
compresi i Vice Presidenti.
Essi durano in carica un biennio e sono rieleggibili per altri due mandati
consecutivi.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, lultimo Past-President
del Gruppo in qualità di invitato.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità
di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.
Art. 14 - Modalità di candidatura
Le candidature a consigliere devono pervenire per iscritto, anche via
fax e posta elettronica, accettate almeno 20 giorni prima dellassemblea,
alla commissione elettorale e verifica Poteri che provvederà alle
verifiche di cui al successivo art. 19.
Tutti gli iscritti al Gruppo in possesso dei necessari requisiti aventi
almeno sei mesi di anzianità alla data dellAssemblea possono
candidarsi.
I voti riportati da ciascun candidato sono individuali, personali e non
cumulabili con i voti eventualmente ottenuti da esponenti della medesima
azienda associata.
Art. 15 - Norme per l'elezione del Consiglio
La Segreteria provvede a distribuire ad ogni socio partecipante allAssemblea
la lista alfabetica dei candidati insieme con le schede per la votazione.
Ogni partecipante allAssemblea ha facoltà di esprimere un
numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire.
Le schede portanti un numero superiore di preferenze o nominativi non
compresi nella lista vengono annullate.
I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior
numero di voti sono dichiarati eletti.
In casi di parità di voti in graduatoria, si procederà al
ballottaggio diretto tra i candidati, effettuato tra i soci presenti in
Assemblea.
In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore
anzianità di iscrizione al Gruppo.
Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di regola una
volta al mese e comunque almeno 8 volte lanno, mediante avviso scritto
anche via fax e posta elettronica accettata recante la data,
lora, il luogo e lordine del giorno da inviarsi almeno sette
giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza
nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro
ore.
Il Consiglio è convocato inoltre, su richiesta scritta di almeno
un terzo dei Consiglieri, rivolta al Presidente con ordine del giorno motivato.
In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo
entro 15 giorni, nei termini e nei modi stabiliti dai commi seguenti.
La convocazione deve pervenire a mezzo di idonea comunicazione scritta,
postale o via fax, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di riunione
del Consiglio direttivo.
In caso di particolare urgenza il Presidente potrà convocare il Consiglio
mediante telegramma con preavviso di almeno 24 ore.
La convocazione deve riportare sede, data, ora e ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della
metà più uno dei suoi membri e delibera con voto favorevole
della maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto,senza tenere
conto degli astenuti.
Ogni membro ha diritto ad un voto.
Non sono ammesse deleghe nelle votazioni.
Per le decisioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità dei voti,
il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, è decisivo.
Art. 17 - Attribuzioni
Il Consiglio Direttivo:
- nomina e revoca, su proposta del Presidente
del Gruppo, i Vice Presidenti, da un minimo di uno ad un massimo di
quattro;
- attua le direttive generali e le linee programmatiche
del Gruppo;
- svolge ogni opportuna azione per il conseguimento
delle direttive tracciate dallAssemblea del Gruppo;
- promuove iniziative ed adotta provvedimenti
atti alla realizzazione degli scopi statutari;
- istituisce eventuali commissioni per lo studio
di particolari temi di interesse generale. I componenti delle Commissioni
sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere anche componenti
al di fuori del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alle domande di ammissione
al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante
dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui allart. 5;
- nomina, su proposta del Presidente, fra i membri
del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri incaricati per lapprofondimento
di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e
modalità definiti dal Consiglio stesso;
- delibera in merito alle dimissioni dei Consiglieri
e dei Rappresentanti del Gruppo;
- deferisce un socio al Collegio dei Probiviri
dellAssociazione;
- nomina la Commissione Elettorale e Verifica
dei Poteri di cui allart. 19;
- designa e revoca, su proposta del Presidente,
i delegati al Consiglio Nazionale e al Comitato Regionale ed i propri
rappresentanti in seno ad organizzazioni interne ed esterne al sistema
associativo;
- nomina e revoca il Tesoriere , su proposta del
Presidente del Gruppo;
- definisce la quota sociale da proporre in Assemblea
per la delibera e decide sulle modalità di pagamento.
Art. 18 Dimissioni e decadenza
Le eventuali dimissioni di membri del Consiglio e di rappresentanti del
Gruppo di cui allart. precedente, devono essere presentate per iscritto
al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni
consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno,
decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti, a prescindere
da eventuali giustificazioni.
In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di uno dei Consiglieri, subentra
il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio
Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso
di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione
in occasione dellAssemblea successiva.
In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri
eletti, il Presidente è tenuto a convocare lAssemblea nei
30 giorni successivi, per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata
residua.
Art. 19 - Commissione Elettorale e Verifica dei Poteri
La Commissione Elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci
effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.
La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi
prima della convocazione dellAssemblea. La Commissione è
presieduta dal più anziano detà tra i suoi componenti
ed ha i seguenti compiti:
- ricevere le candidature per la carica di Presidente
e del Consiglio Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare
i risultati.
Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri
dellAssociazione.
I membri della commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente
e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità
fino alla nomina della nuova Commissione.
SEZ III - Presidenza
Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente
Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto che sia
stato membro del Consiglio Direttivo per almeno un mandato intero, che
non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione,
comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia una effettiva
responsabilità di gestione nellazienda di appartenenza, che
abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso
di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.
Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi
anche alla carica di Consigliere.
Almeno trenta giorni prima della data dellAssemblea i candidati
dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria
candidatura, corredata da relativo programma.
Entro venti giorni prima della data dellAssemblea, la Segreteria
provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti
gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi
programmi.
Il Presidente è eletto dall assemblea a scrutino segreto.
Verrà eletto Presidente il candidato che conseguirà la maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto.
Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità tra i candidati si ripete la votazione.
In caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile solo per
un secondo mandato consecutivo.
La durata della carica è fissa e di norma non può essere
posticipata.
Leventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità
e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza
del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo.
Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore
a sei mesi.
Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole
di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.
Unulteriore rielezione per un solo biennio potrà avvenire
dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà
sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo letà,
fino alla successiva Assemblea.
Art. 21 - Presidente
Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:
- sovrintende all'andamento del Gruppo,
- rappresenta il Gruppo in tutti gli organi direttivi
dellAssociazione, di cui è vice Presidente di diritto;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina dei
Vice Presidenti(scelti nellambito del Consiglio Direttivo stesso),
degli eventuali Consiglieri incaricati, Tesoriere e rappresentanti del
Gruppo nelle varie componenti dellAssociazione;
- convoca e presiede l'Assemblea e ne esegue le
delibere,
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo di
cui coordina lazione, e verifica lattuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sullattività
del Gruppo da presentare allAssemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può
delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;
- ha facoltà di invitare al Consiglio Direttivo,
qualora non risultassero eletti, gli appartenenti al Gruppo che siano
membri degli organismi ufficiali regionali o nazionali dei Giovani Imprenditori;
- verifica che le commissioni e i gruppi di lavoro
eventualmente costituiti allinterno del Gruppo vengano periodicamente
riuniti e perseguano gli obiettivi a loro assegnati;
- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni
del Comitato Regionale e del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- rappresenta a tutti gli effetti il Gruppo verso
lesterno ed esprime le opinioni dei Giovani Imprenditori su temi
politici, economici e sociali sia direttamente, in occasioni pubbliche,
che attraverso gli organi di comunicazione;
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni
sono svolte dal Vice Presidente più anziano detà.
In caso di impedimento dei Vice Presidenti protratto nel tempo, il Presidente
ha comunque facoltà di attribuire deleghe suppletive ad altri membri
del Consiglio Direttivo.
Art. 22 - Durata della carica dei Vice Presidenti
I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito,
su proposta del Presidente.
Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo
e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.
I Vice Presidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili al
massimo per un altro biennio.
Essi decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.
I Vice Presidenti:
- coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli
scopi del Gruppo;
- sostituiscono il Presidente in caso di assenza
o di impedimento temporaneo;
- provvedono in caso di impedimento definitivo
o di dimissioni del Presidente, agli adempimenti necessari per la nomina
del nuovo Presidente.
SEZ. IV - Disposizioni generali sulle cariche
Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità
Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per lattività
connessa alle cariche previste dal presente regolamento. Il Consiglio
Direttivo può eventualmente deliberare lassegnazione di rimborsi
spesa.
La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con
quella di Presidente del Comitato Regionale.
Si intendono rivestite per lintera durata del mandato le cariche
che siano ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato
stesso.
Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli
obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo
2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche
associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive
modifiche.
Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare
attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il
cumulo di più cariche associative.
Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nellambito
dellOrganizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello,
sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo
sullandamento di tale attività.
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