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TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V
Costituzione e Scopi Codice Etico e Carta dei Valori Componenti del Gruppo Giovani Imprenditori Organi Gestione Disposizioni diverse e transitorie
TITOLO III - Organi
Art. 9 - Elencazioni
Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:
  • l'Assemblea,
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Presidente,
  • i Vice Presidenti.
SEZ. I - Assemblea

Art. 10 - Convocazione e validità
L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l’ordine del giorno ed è presieduta dal Presidente del Gruppo o da chi lo sostituisce, conformemente alle norme del presente Regolamento.

L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta – anche via fax e posta elettronica – contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 50 giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le medesime modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che abbiano maturato almeno sei mesi si iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell’Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l’inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all’Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.


Art. 11 - Attribuzioni
L'Assemblea del Gruppo ha i seguenti compiti:
  • a) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo;
  • b) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
  • c) deliberare in merito alla Relazione annuale del Presidente del Gruppo;
  • d) approvare il Bilancio preventivo e consuntivo;
  • e) integrare, in caso di necessità, il Consiglio Direttivo;
  • f) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • g) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare della quota sociale e la scadenza per il relativo versamento;
  • h) approvare il regolamento e le eventuali modifiche;
  • i) decidere l’eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Associazione;
  • l) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente.

Art. 12 - Modalità di votazione
In Assemblea ad ogni associato avente diritto spetta un voto e le deleghe non sono ammesse.

I soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.

Il presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, fatta eccezione per i casi di cui ai punti h), i), dell’art. 11.
In questi casi è richiesta la delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.


SEZ.II - Consiglio Direttivo


Art. 13 - Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di 4 ad un massimo di 16 eletti, a scrutinio segreto, dall’Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

Essi durano in carica un biennio e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l’ultimo Past-President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 - Modalità di candidatura
Le candidature a consigliere devono pervenire per iscritto, anche via fax e posta elettronica, accettate almeno 20 giorni prima dell’assemblea, alla commissione elettorale e verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Tutti gli iscritti al Gruppo in possesso dei necessari requisiti aventi almeno sei mesi di anzianità alla data dell’Assemblea possono candidarsi.

I voti riportati da ciascun candidato sono individuali, personali e non cumulabili con i voti eventualmente ottenuti da esponenti della medesima azienda associata.


Art. 15 - Norme per l'elezione del Consiglio
La Segreteria provvede a distribuire ad ogni socio partecipante all’Assemblea la lista alfabetica dei candidati insieme con le schede per la votazione.

Ogni partecipante all’Assemblea ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede portanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti.

In casi di parità di voti in graduatoria, si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati, effettuato tra i soci presenti in Assemblea.

In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di regola una volta al mese e comunque almeno 8 volte l’anno, mediante avviso scritto – anche via fax e posta elettronica accettata – recante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio è convocato inoltre, su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri, rivolta al Presidente con ordine del giorno motivato.
In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni, nei termini e nei modi stabiliti dai commi seguenti.

La convocazione deve pervenire a mezzo di idonea comunicazione scritta, postale o via fax, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di riunione del Consiglio direttivo.

In caso di particolare urgenza il Presidente potrà convocare il Consiglio mediante telegramma con preavviso di almeno 24 ore.
La convocazione deve riportare sede, data, ora e ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto,senza tenere conto degli astenuti.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe nelle votazioni.

Per le decisioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità dei voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, è decisivo.


Art. 17 - Attribuzioni
Il Consiglio Direttivo:

  • nomina e revoca, su proposta del Presidente del Gruppo, i Vice Presidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro;
  • attua le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
  • svolge ogni opportuna azione per il conseguimento delle direttive tracciate dall’Assemblea del Gruppo;
  • promuove iniziative ed adotta provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi statutari;
  • istituisce eventuali commissioni per lo studio di particolari temi di interesse generale. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere anche componenti al di fuori del Consiglio Direttivo;
  • delibera in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all’art. 5;
  • nomina, su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri incaricati per l’approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
  • delibera in merito alle dimissioni dei Consiglieri e dei Rappresentanti del Gruppo;
  • deferisce un socio al Collegio dei Probiviri dell’Associazione;
  • nomina la Commissione Elettorale e Verifica dei Poteri di cui all’art. 19;
  • designa e revoca, su proposta del Presidente, i delegati al Consiglio Nazionale e al Comitato Regionale ed i propri rappresentanti in seno ad organizzazioni interne ed esterne al sistema associativo;
  • nomina e revoca il Tesoriere , su proposta del Presidente del Gruppo;
  • definisce la quota sociale da proporre in Assemblea per la delibera e decide sulle modalità di pagamento.


Art. 18 Dimissioni e decadenza
Le eventuali dimissioni di membri del Consiglio e di rappresentanti del Gruppo di cui all’art. precedente, devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno, decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti, a prescindere da eventuali giustificazioni.
In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di uno dei Consiglieri, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell’Assemblea successiva.
In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea nei 30 giorni successivi, per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua.

Art. 19 - Commissione Elettorale e Verifica dei Poteri
La Commissione Elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell’Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d’età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

  • ricevere le candidature per la carica di Presidente e del Consiglio Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati;
  • verificare il diritto di voto degli iscritti;
  • sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
  • provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.
Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell’Associazione.

I membri della commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZ III - Presidenza

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente
Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto che sia stato membro del Consiglio Direttivo per almeno un mandato intero, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia una effettiva responsabilità di gestione nell’azienda di appartenenza, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo programma.

Entro venti giorni prima della data dell’Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente è eletto dall’ assemblea a scrutino segreto. Verrà eletto Presidente il candidato che conseguirà la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra i candidati si ripete la votazione.

In caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile solo per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

L’eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a sei mesi.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un’ulteriore rielezione per un solo biennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l’età, fino alla successiva Assemblea.


Art. 21 - Presidente
Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

  • sovrintende all'andamento del Gruppo,
  • rappresenta il Gruppo in tutti gli organi direttivi dell’Associazione, di cui è vice Presidente di diritto;
  • propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Vice Presidenti(scelti nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso), degli eventuali Consiglieri incaricati, Tesoriere e rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell’Associazione;
  • convoca e presiede l'Assemblea e ne esegue le delibere,
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo di cui coordina l’azione, e verifica l’attuazione delle sue deliberazioni;
  • predispone la relazione sull’attività del Gruppo da presentare all’Assemblea annuale;
  • nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;
  • ha facoltà di invitare al Consiglio Direttivo, qualora non risultassero eletti, gli appartenenti al Gruppo che siano membri degli organismi ufficiali regionali o nazionali dei Giovani Imprenditori;
  • verifica che le commissioni e i gruppi di lavoro eventualmente costituiti all’interno del Gruppo vengano periodicamente riuniti e perseguano gli obiettivi a loro assegnati;
  • rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Comitato Regionale e del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori;
  • rappresenta a tutti gli effetti il Gruppo verso l’esterno ed esprime le opinioni dei Giovani Imprenditori su temi politici, economici e sociali sia direttamente, in occasioni pubbliche, che attraverso gli organi di comunicazione;
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano d’età.

In caso di impedimento dei Vice Presidenti protratto nel tempo, il Presidente ha comunque facoltà di attribuire deleghe suppletive ad altri membri del Consiglio Direttivo.



Art. 22 - Durata della carica dei Vice Presidenti
I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili al massimo per un altro biennio.

Essi decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

I Vice Presidenti:
  • coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo;
  • sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
  • provvedono in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, agli adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente.

SEZ. IV - Disposizioni generali sulle cariche

Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità
Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l’attività connessa alle cariche previste dal presente regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l’assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nell’ambito dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull’andamento di tale attività.


Giovedì 20 novembre 2008 | 00:01
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